Ordine Professioni Sanitarie Cuneo

Elezioni Suppletive per il Consiglio direttivo

Ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 3, del D.M. 15 marzo 2018, pubblicato in G.U. n. 77 del 03 aprile 2018, avente per oggetto “Procedure elettorali per il rinnovo degli Organi delle professioni sanitarie” è convocata l’Assemblea per le elezioni suppletive del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di Cuneo.

I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del quadriennio 2018 – 2022.

L’Assemblea elettiva è convocata presso la Sede dell’Ordine professionale, sita in Cuneo, in via F. Cavallotti n. 27, con le seguenti modalità:

  • in prima convocazione, l’Assemblea per le elezioni è convocata giovedì 23/01/2020 alle ore 22.30.

Se raggiunto il quorum dei 2/5 degli Iscritti (645), il seggio elettorale sarà aperto:

giovedì 23/01/2020 dalle ore 23.00 alle ore 03.00

venerdì 24/01/2020 dalle ore 22.00 alle ore 02.00

sabato 25/01/2020 dalle ore 22.00 alle ore 02.00

domenica 26/01/2020 dalle ore 22.00 alle ore 02.00

  • in seconda convocazione, l’Assemblea per le elezioni è convocata venerdì 24/01/2020 alle ore 22.30.

Se raggiunto il quorum di 1/5 degli Iscritti (322), il seggio elettorale sarà aperto:

venerdì 24/01/2020 dalle ore 23.00 alle ore 03.00

sabato 25/01/2020 dalle ore 22.00 alle ore 02.00

domenica 26/01/2020 dalle ore 22.00 alle ore 02.00

  • in terza convocazione, l’Assemblea per le elezioni è convocata sabato 25/01/2020 alle ore 14.30. La votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti, il seggio elettorale sarà aperto:

sabato 25/01/2020 dalle ore 15.00 alle ore 19.00

domenica 26/01/2020 dalle ore 09.30 alle ore 18.30

Con il seguente Ordine del giorno:

  • registrazione degli Iscritti;
  • apertura dell’Assemblea e verifica dei poteri;
  • costituzione della commissione elettorale per le elezioni.

L’elezione del Consiglio direttivo avviene a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto. Si precisa che, in base all’art. 24, c. 4, del D.P.R. n. 221/1950, non è ammessa la delega e, pertanto, bisogna votare di persona.

La votazione è valida:

  • in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli Iscritti;
  • in seconda convocazione quando abbiano votato almeno un quinto degli Iscritti;
  • a partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione e ne viene data comunicazione sul sito dell’Ordine.

Si pregano gli elettori di presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

Di seguito si riportano i nominativi dei membri del Consiglio direttivo dimessi: Maurizio Mecca, Samanta Botasso, Norman Acchiardi, Sarah Aimar, Moreno Bottasso, Francesco Via, Paolo Zavattaro.

Ai sensi dell’art. 4, c. 14, Legge n. 03/2018, sono eleggibili solamente i TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA iscritti all’albo dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Cuneo, compresi i Consiglieri uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista.

Le liste di candidati, nonché le singole candidature, devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari ai numeri dei componenti dell’Organo da eleggere e devono essere denominate. Le firme devono essere autenticate dal legale rappresentante dell’Ordine. A tal fine si comunica che la Sede dell’Ordine sarà aperta lunedì 13 gennaio dalle ore 09.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 .

La singola candidatura e le liste devono essere presentate entro dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell’Ordine. L’Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito internet istituzionale. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o seconda convocazione, le candidature già presentate resteranno valide.

Devono essere eletti n. 07 componenti del Consiglio direttivo.

Il Seggio elettorale è così composto:

  1. a) dai tre professionisti più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori. Detti tre componenti individuano al loro interno il Presidente di seggio;
  2. b) dal professionista sanitario più giovane di età, presente all’assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenete al Consiglio direttivo uscente e non facente parte delle liste dei candidati, che esercita le funzioni di segretario.

Per ciascun componente del seggio di cui alle lettere a) e b) è individuato il componente supplente. Il seggio, una volta costituito, resta valido per le eventuali seconda e terza convocazione.

Decorse tre ore dall’apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e se ne dà comunicazione agli Iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Ordine.

La votazione si effettua a mezzo di schede bianche munite di timbro dell’Ordine, su cui l’elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista da eleggere a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.

Il Presidente del seggio elettorale verifica l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto e consegna la scheda recante il timbro dell’Ordine. All’elettore viene altresì consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente del seggio con la scheda. Spetta al Presidente del seggio elettorale predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.

Il voto può essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista, ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può altresì essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.

La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiori a quello dei componenti da eleggere (sentenza n. 18047 delle sezioni unite Corte di Cassazione, 04 agosto 2010).

A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all’albo dell’Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, all’età.

Si segnala che sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa.

Per quanto non previsto dal presente avviso si reinvia al D.M. 15 marzo 2018 e al regolamento elettorale approvato dalla FNO TSRM PSTRP. Avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.