Libera professione DL 34/2023 e L56/2023

A seguito dell’art 13 del Decreto-legge 34 del 30 marzo 2023, convertito con modificazioni nella L. 26 maggio 2023, n. 56, per tutti i professionisti sanitari iscritti all’Albo dell’Ordine TSRM e TSPRP ed appartenenti al comparto contrattuale pubblico della sanità è possibile è possibile svolgere altre attività professionale al di fuori dell’orario di lavoro.

Quali sono le attività consentite:

  1. Le attività consentite sono esclusivamente quelle riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l’abilitazione all’esercizio. Quindi, per gli incarichi che abbiamo per oggetto lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui sopra, continua a trovare applicazione la disciplina ordinaria delle incompatibilità

  2. è esclusa la possibilità di svolgere incarichi al di fuori dell’orario di lavoro a favore dell’azienda sanitaria di appartenenza

  3. è ammissibile il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche, anche del Ssn, e l’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private, anche accreditate. È, altresì, possibile l’esercizio di attività libero professionali a favore di singoli utenti

  4. è ammissibile anche l’instaurazione di rapporti di dipendenza con altre strutture pubbliche o private. In questo caso se ne dovrà valutare la compatibilità in sede di rilascio dell’autorizzazione ed in fase di esecuzione della prestazione, tenuto conto delle possibili interferenze con l’organizzazione dell’azienda datore di lavoro.

Le attività esterne devono essere autorizzate dal vertice dell’amministrazione di appartenenza e l’autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. l’attività deve garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Ssn quindi:

  1. compatibile con l’orario di lavoro e di servizio del dipendente

  2. compatibile con l’organizzazione aziendale

  3. non deve essere di ostacolo alla programmazione ed all’effettuazione dei turni di lavoro e a quelli di pronta disponibilità.

  1. deve essere verificato il rispetto della normativa sull’orario di lavoro

  1. l’attività del dipendente dovrà conformarsi alle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al Dlgs 66/2003 e dai CCNL riguardanti la durata massima settimanale dell’orario di lavoro, le giornate di riposo e le ore di riposo che devono intercorrere tra un turno e l’altro

  1. l’organo di vertice dell’amministrazione di appartenenza deve attestare che non sia pregiudicato l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa

  2. il tutto fino al 31/12/2025 perché secondo la norma vigente cesserà il regime di deroga per far fronte alle carenze, e salvo nuove disposizioni non bisognerà andare oltre questa data

L’eventuale diniego dell’autorizzazione da parte dell’azienda deve essere motivato: l’azienda dovrà puntualmente indicare le motivazioni per le quali l’esercizio dell’attività extra officio possa pregiudicare i piani aziendali relativi allo smaltimento delle liste di attesa



Nota Bene

L’attività non potrà essere svolta durante i periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa, permesso retribuito e ferie.

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