Ordine Professioni Sanitarie Cuneo

IMPORTANTE: Gli iscritti all’Ordine NON in possesso di un indirizzo PEC saranno SOSPESI dal rispettivo Albo

Obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
PEC per i professionisti. Non è una scelta, è un obbligo!

Lo prevede il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020

Come faccio a verificare che il mio indirizzo PEC sia stato registrato?
Controlla sul tuo profilo del portale dedicato: https://iscrizioni.alboweb.net/
[Dopo aver effettuato il login: dal menu a sinistra potrà verificare, cliccando su “Visualizza i tuoi dati”, la corretta registrazione del suo indirizzo PEC.]

Obbligo per gli Ordini professionali di sospendere gli iscritti che non hanno comunicato la PEC

Si rammenta che la Legge 2/2009 prevede l’obbligo in capo ai professionisti iscritti agli Albi di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) da comuni-care agli Ordini di appartenenza. I professionisti hanno l’obbligo deontologico di ri-spettare la Legge e, se ne sono ancora privi, si devono quindi dotare al più presto di una casella PEC e controllarla poi periodicamente .
A tal proposito, si segnala che, con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazione (D.L. n.76 del 16/07/2020 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16/07/2020 – S.O. n.24), è stato rafforzato l’obbligo di attivazione della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), già previsto dalla Legge 2/2009, per tutti i pro-fessionisti iscritti agli Albi, con l’introduzione di sanzioni significative.
Il professionista che non comunica al proprio Ordine di appartenenza l’indirizzo PEC incorre nella sospensione dall’Albo fino a quando non prov-veda

Nella fattispecie è fatto obbligo all’Ordine di procedere, previa diffida, alla sospen-sione dall’Albo per il professionista che non regolarizzerà la propria posizione e non comunicherà la propria PEC (ovvero il proprio domicilio digitale o indirizzo elettronico certificato “personale”, contenuto nell’Anagrafe nazionale della popolazione residen-te, a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi).
Nel dettaglio, all’articolo 37, comma 1 lettera e) che tratta delle “Disposizioni per fa-vorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti” è riportato di seguito: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si commina la san-zione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stes-so domicilio”.
“L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice nazionale INI-PEC l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013 – prosegue il testo – costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento dell’Ordine inadempien-te ad opera del Ministero vigilante sui medesimi ”.
Pertanto l’Ordine è obbligato a procedere, previa diffida, alla sospensione dall’Albo per il professionista che non regolarizza la propria posizione.
Sollecito a tutti gli iscritti che non hanno ancora attivato o comunicato un indirizzo PEC personale a farlo il prima possibile
Per quanto sopra riportato, si invitano gli iscritti che non avessero ancora attivato o comunicato l’indirizzo PEC a provvedere quanto prima, inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo acchiardo.p@ordineprofessionisanitariecuneo.org in quanto l’Ordine sarà costretto ad avviare le procedure previste dalla legge (diffida ad adempiere ed eventuali sanzio-ni).
La comunicazione dovrà essere effettuata attraverso il proprio indirizzo PEC, farà fe-de la ricevuta di consegna emessa dal gestore.
Si ricorda che la casella PEC è strettamente personale e deve essere riconducibile esclusivamente al titolare che l’ha registrata.
Non è consentito utilizzare la PEC di familiari o altri soggetti, ai fini della comunica-zione all’Ordine.

P.s. Si prega la S.V. di darne massima diffusione – repetita iuvant

Cuneo lì, 30 settembre 2021

Il presidente dell’ordine TSRM-PSTRP di Cuneo
Paolo Dutto