Ordine Professioni Sanitarie Cuneo

Esecuzione tamponi naso-faringei – chiarimenti

In merito alla circolare della FNO verso l’ordine di Bolzano (Prot. n.1542/2020  30-10-2020 FNO) che evidenzia la possibilità di effettuare tamponi naso-faringei da parte degli iscritti al codesto Ordine si precisa di aver chiesto una consulenza legale verso gli uffici preposti della Federazione Nazionale nella persona dell’avvocato Alberto Colabianchi di concerto con Roberto Di Bella (Comitato Centrale con Delega: attività giuridico medico-legale) e di aver ricevuto la puntuale  e precisa risposta che di seguito riportiamo testualmente:

Il presidente

Paolo Dutto

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Risposta avv.Colabianchi:

Egregio Presidente,

faccio seguito alla Sua richiesta di parere concernente il quesito posto al Vostro Ordine da alcuni iscritti libero professionisti che vorrebbero ricevere il nulla osta per iniziare ad eseguire tamponi rinofaringei in ambito libero professionale.

Al riguardo la Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP, con nota prot. 1542/2020 del 30.10.2020, rispondendo ad un quesito posto dall’Ordine di Bolzano, ha ritenuto che l’atto esecutivo di effettuare il tampone naso-faringeo non prevede il possesso di particolari competenze esclusive, ovvero prescinde dalla specifica competenza di una professione sanitaria essendo atto ai fini diagnostici e non atto diagnostico in sé: “in altri termini il cosiddetto tampone non può essere annoverato tra le specifiche competenze di una professione sanitaria, soprattutto in questo momento storico; naturalmente questa ampia investitura dovrà essere proceduta da un’adeguata formazione tecnica”.

Nella stessa comunicazione la Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP ha rappresentato che “la specifica effettuazione del tampone naso-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 nel periodo attuale, ovvero nel corso della durata dello stato di emergenza da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e prorogato il 29 luglio 2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivante da agenti virai trasmissibili, è da considerarsi rientrante nell’“Attuazione di tutte le misure di prevenzione e controllo previste in caso di una possibile emergenza” all’interno dell’area di intervento Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie nell’ambito dei Livelli di assistenza relativi alla Prevenzione collettiva e Sanità pubblica, di cui al DPCM 12 gennaio 2017, che il Servizio sanitario nazionale deve garantire gratuitamente a tutti i cittadini attraverso i propri servizi e i propri operatori”.

La Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP ha quindi concluso che “chiunque, a seguito di opportuna formazione, tra gli iscritti agli Ordini rappresentati dalla scrivente effettuasse le attività in oggetto, potrebbe beneficiare della copertura prevista dalla polizza assicurativa federativa”.

Tale comunicazione della Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP è utile a stabilire che il cosiddetto tampone non può essere annoverato tra le specifiche competenze di una professione sanitaria, essendo atto ai fini diagnostici e non atto diagnostico in sé, e che pertanto, in astratto, il nulla osta richiesto al Vostro Ordine sarebbe rilasciabile in linea con quanto stabilito dalla Federazione stessa.

Occorre nondimeno rilevare che tale comunicazione della Federazione si riferisce alla effettuazione di tampone naso-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 da parte di iscritti che, nel contempo, siano alle dipendenze del SSN, con la conseguenza che compete alla relativa struttura e direzione sanitaria individuare la preliminare e necessaria “adeguata formazione tecnica”; nel caso di specie, invece, il Vostro quesito concerne libero professionisti che vorrebbero ricevere il nulla osta per iniziare ad eseguire tamponi rinofaringei in ambito libero professionale.

Ebbene, con specifico riferimento alla Regione Piemonte la Giunta Regionale, con delibera del 1.12.2020, ha ampliato il novero delle strutture abilitate alla effettuazione di test rapidi ricomprendendovi tutte le strutture autorizzate per le attività sanitarie, ivi comprese quelle private, nonché a domicilio del paziente, ma nel contempo ha precisato che l’attività di prelievo può essere svolta “mediante l’utilizzo di personale con la qualifica di medico o infermiere”, e ferma restando la esclusiva competenza medica dell’utilizzo, ai fini clinici e di sanità pubblica, dei risultati.

In conclusione, in difetto di specifiche disposizioni di fonte statale o regionale riguardo il tipo ed il livello della predetta “adeguata formazione tecnica”, la possibilità di eseguire temponi rinofaringei in ambito libero professionale da parte di iscritti agli albi della Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP è, allo stato attuale, da escludere; nel contempo è consigliabile mettere in guardia gli iscritti che abbiano manifestato interesse allo svolgimento di tali attività poiché potrebbero sorgere contestazioni in caso di necessità di copertura da parte della assicurazione per la RC professionale.

Rimango a disposizione per eventuali approfondimenti  e metto in copia il dr. Roberto Di Bella, componente del Comitato Centrale della Federazione con delega all’attività giuridico e medico legale, che mi ha fornito la documentazione utile all’approfondimento della questione.

Cordialmente,

avv. Alberto Colabianchi