Ordine Professioni Sanitarie Cuneo

Elezioni delle Commissioni d’Albo 2020/2024

ELEZIONI DELLE COMMISSIONI D’ALBO 2020/2024

ORDINE TSRM PSTRP CUNEO

 

Con il decreto del 15 marzo 2018 a firma del Ministro della Salute uscente, Beatrice Lorenzin, vengono regolamentate le elezioni per i nuovi Ordini professionali, istituiti con la legge 3/2018.

La composizione in termini numerici delle Commissioni d’Albo è definita dal Regolamento ed è calcolata in base alla numerosità di Iscritti presenti per ciascuna Professione Sanitaria. Il testo disciplina tutte le operazioni legate alle elezioni, dalla presentazione delle liste alla composizione dei seggi, passando alle operazioni di voto e di scrutinio e la proclamazione dei risultati.

 

Ma esattamente in COSA CONSISTONO le commissioni d’albo?

Sono organi di tipo collegiale a cui è affidato l’autogoverno delle rispettive professioni e spetta ad un numero minimo di 5 rappresentanti (minimo perché il definitivo viene stabilito in base al numero di iscritti totali all’albo) esercitare il potere disciplinare, cioè

  1. Proporre al consiglio direttivo dell’Ordine l’iscrizione all’albo del professionista;
  2. Rappresentanza istituzionale, promozione professionale e di progresso culturale, mediazione fra iscritti e/o persone esterne, tutto nel rispetto dell’integrità funzionale dell’Ordine;
  3. Adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e tutte le altre disposizione di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
  4. Esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto
  5. Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione

 

Sono eleggibili tutti gli scritti all’albo di appartenenza che possono presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista; la candidatura deve pervenire, entro dieci giorni prima dello svolgimento delle votazioni, tramite posta elettronica certificata.

Le liste, nonché le singole candidature, devono essere sottoscritte dai singoli candidati e da un numero di firme di professionisti iscritti, non facenti parte dei candidati, almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 3 /2018, la Commissione d’Albo dura in carica quattro anni.

Le elezioni delle Commissioni d’Albo oltre a garantire dei rappresentanti “Adeguatamente Rappresentativi”, sono anche un’opportunità per far risuonare i problemi di ogni singola professione, promuovere l’integrazioni fra tutte le professioni, con il cittadino e la comunità.

 

il Consiglio Direttivo