Ordine Professioni Sanitarie Cuneo

Iscrizione agli albi professionali – termini per le iscrizioni

ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI – TERMINI PER LE ISCRIZIONI

La Legge 3/2018, Capo II, art. 5, comma 2, che testualmente recita “per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolta, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo” ha nuovamente ribadito l’obbligatorietà dell’iscrizione.

L’iscrizione è pertanto requisito indispensabile per l’esercizio della professione sanitaria ed è obbligatoria dalle ore 24.00 del 14 febbraio 2018. Tuttavia, tale condizione non era immediatamente esigibile per l’assenza:

  1. del Decreto ministeriale istitutivo degli albi;
  2. della procedura d’iscrizione;
  3. del portale web necessario per procedere con la preiscrizione in formato dematerializzato.

Si ribadisce che a decorrere dal 1 luglio u.s. tutti i professionisti sono tenuti a presentare la domanda di preiscrizione, essendo ormai disponibili tutti gli elementi normativi, procedurali e tecnologici necessari (art. 4 Legge 3/2018, D.M. 13 marzo 2018, procedura d’iscrizione e piattaforma web).

La durata in carica dei Rappresentanti delle Associazioni Maggiormente Rappresentative (RAMR), fissata in mesi 18 a partire da luglio 2018 ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 13 marzo 2018, non è da intendersi, per il professionista sanitario, come periodo utile per la presentazione delle domande. Infatti i RAMR rimaranno in carica per più di un anno per utilità degli Ordini professionali, cioè vicarieranno la prima delle due funzioni che la legge 3/2018 pone in carico alle Commissioni d’albo. Se così non fosse stato, nessuno avrebbe potuto proporre le iscrizioni dei professionisti al Consiglio direttivo dell’Ordine, precludendo già a monte la possibilità di dare corso al disposto normativo di partenza.

I professionisti sanitari che continueranno ad esercitare la propria attività lavorativa in assenza dell’iscrizione all’albo, a fronte di un controllo da parte delle Autorità competenti, saranno passibili di denuncia penale per l’esercizio abusivo della professione.

Ai sensi dell’art. 348 del codice penale, saranno puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose destinate a commettere il reato. Inoltre, è prevista la trasmissione della sentenza di condanna al competente Ordine, Albo o Registro, ai fini dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o dalla attività regolarmente esercitata. E’ infine contemplata la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che abbia determinato altri a commettere il reato di esercizio abusivo della professione, ovvero abbia diretto l’attività delle persone che hanno concorso al reato medesimo.